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NORMATIVE

RAEE

Normative per apparecchiature elettriche ed elettroniche

D.Lgs n. 84 /2024, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 115

A seguito delle nuove disposizioni del Decreto Legge sulle materie prime critiche di interesse strategico (entrato in vigore il 14 agosto 2024) si segnalano le novità più rilevanti per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici incentivati recepite all’articolo 9-bis:

  • è stato eliminato ogni limite temporale per i Soggetti Responsabili che desiderano iscriversi a un Sistema Collettivo riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, come alternativa al regime di trattenuta operato dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE);
  • fino al 31 dicembre 2024, l’iscrizione a un Sistema Collettivo può avvenire in qualsiasi momento. In seguito, a partire dal 1° gennaio 2025, sarà compito del GSE stabilire due finestre temporali all’anno, ciascuna della durata di 60 giorni, durante le quali sarà possibile comunicare la scelta di aderire a un Sistema Collettivo. Le procedure di invio della documentazione di adesione ai Sistemi Collettivi sono indicate nelle istruzioni operative del GSE;
  • dispone che per l’attività di vigilanza e controllo sui Sistemi Collettivi che gestiscono rifiuti di pannelli fotovoltaici, i ministeri competenti (MASE e MIMIT) possono avvalersi del GSE.

D.Lgs. 49/2014

Le principali novità introdotte dal Decreto Legislativo 14 marzo 2014 – n. 49 si sviluppano in questi punti fondamentali:

  • l’istituzione di un Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (Registro AEE)
  • l’iscrizione obbligatoria degli impianti di trattamento dei RAEE, gestito dal Centro di Coordinamento RAEE (CDC RAEE);
  • l’obbligo di ritirare gratuitamente il prodotto a fine vita istituendo dei Punti di Raccolta sul territorio anche la vendita a distanza (online, televendita, ecc.)
  • l’introduzione del ritiro gratuito dell’apparecchiatura usata (di tipo equivalente, cosiddetto uno-contro-uno) nell’atto dell’acquisto di una nuova AEE;
  • l’introduzione dell’uno-contro-zero, ovvero la possibilità per il consumatore di consegnare i RAEE di piccole dimensioni (fino a 50 cm) nei punti vendita senza dover effettuare un acquisto;
  • l’introduzione di obiettivi di raccolta e di riciclo più sfidanti: il Governo entro il 2019 si proponeva di recuperare l’85% dei RAEE domestici prodotti in Italia oppure il 65% di tutti i prodotti immessi sul mercato nazionale;
  • l’inclusione dei pannelli fotovoltaici nell’elenco dei RAEE.

D.Lgs. 49/2014

Art. 8 – commi 3-bis, 3-ter, 3-quater

3-bis. I sistemi di gestione individuali e collettivi assicurano la pubblicità, anche attraverso la diffusione mediante il proprio sito web, delle informazioni relative al valore dei contributi di cui al comma 3 e al periodo di loro applicazione, differenziati per ciascuna apparecchiatura elencata nei raggruppamenti di cui all’allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, come sostituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 20 febbraio 2023, n. 40.

3-ter. Le informazioni di cui al comma 3-bis sono pubblicate e aggiornate a cura dei sistemi di gestione individuali e collettivi entro trenta giorni dalla determinazione del valore dei contributi.

3-quater. I sistemi di gestione collettivi di cui al comma 2, che destinano in tutto o in parte gli avanzi di gestione provenienti dai contributi ambientali alla riduzione degli importi dei contributi stessi, assicurano la pubblicità ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter anche degli importi dei contributi così determinati.

Art.40 comma 3 del D.lgs. 49/2014 così come modificato dall’Art. 4-ter del D.L. 181/2023

Con le nuove disposizioni del decreto legge sulla sicurezza energetica entrato in vigore l’ 8.2.24 si indica che:

  • il Gestore dei servizi energetici è autorizzato a trattenere una somma doppia rispetto a quella versata per l’adesione ai Consorzi o sistemi collettivi di gestione dei RAEE riconosciuti dal Ministero dell’Ambiente;
  • il GSE monitora attentamente il numero di adesioni ai Consorzi e ai sistemi collettivi, la quantità di pannelli gestiti o smaltiti, i costi medi di adesione ai Consorzi e quelli determinati dai sistemi collettivi;
  • la documentazione necessaria per l’adesione a un sistema collettivo deve includere l’elenco dei numeri di matricola dei moduli fotovoltaici installati. In caso di discrepanze, non saranno applicate sanzioni sugli incentivi;
  • ciascun sistema collettivo è tenuto a iscriversi al Registro nazionale e a comunicare l’indicazione dei soggetti responsabili che hanno prestato la garanzia finanziaria nel Trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti.

DM 40/23

Il DM 40/23 – D.M. 20 febbraio 2023, n. 40 specifica:

  • le modalità di ritiro e trasporto dei RAEE presso i Centri di Raccolta da parte di distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE;
  • la realizzazione e la gestione dei Centri di Raccolta;
  • la necessità di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e di trasporto dei RAEE domestici.

RPA

Normative per pile, batterie e accumulatori

D.Lgs. 188/2008 (ancora in vigore)

La disciplina definita dal Decreto Legislativo n. 188/2008  recepisce in Italia la Direttiva Europea 2006/66/CE che estende il concetto di Responsabilità del Produttore, che deve:

  • evitare di immettere sul mercato pile o accumulatori (anche incorporati in apparecchi) contenenti più di 0,0005 % di mercurio o più dello 0,002 % di cadmio;
  • nel caso in cui sia anche Produttore di AEE, deve provvedere a progettare le proprie apparecchiature contenenti pile e accumulatori in modo che siano facilmente rimovibili tramite semplici istruzioni allegate all’apparecchio;
  • attraverso apposito simbolo apposto sull’apparecchio, deve mettere a conoscenza l’utilizzatore della necessità di smaltire separatamente i rifiuti di pile e accumulatori;
  • iscriversi al Registro dei Produttori di pile e accumulatori, riportando su fatture e ddt il numero di iscrizione.

Regolamento UE 2023/1542

Il Regolamento europeo sulle batterie e i rifiuti di batterie, entrato in vigore il 18 agosto 2023 e recepito in Italia il 18 febbraio 2024, ha abrogato e sostituito la precedente Direttiva europea sulle pile (2006/66/CE).

Tra i principali punti del Regolamento troviamo:

  • introduzione di requisiti mirati per prevenire e ridurre gli impatti negativi delle batterie sull’ambiente con l’inclusione di una dichiarazione dell’impronta di carbonio, obiettivi di contenuto riciclato e parametri di prestazione e durabilità;
  • implementazione di norme per garantire la trasparenza nella gestione del fine vita delle batterie e agevolarne il ricircolo;
  • promozione dell’approvvigionamento etico delle materie prime attraverso la richiesta di politiche di due diligence, soggette a verifica da parti terze;
  • garanzia della conformità alle norme etiche nella catena di produzione e distribuzione delle batterie;
  • definizione di nuovi obiettivi per i tassi di raccolta, l’efficienza del riciclo e il recupero dei materiali al fine di massimizzare il contributo alla sostenibilità ambientale.